Commissione Tributaria Provinciale Milano, Sez. XLVI del 2015 numero 6579 (20/07/2015)




Il trust comporta la segregazione dei beni del settlor, ovvero del disponente, in un patrimonio separato gestito dal trustee. Conseguentemente in caso di conferimento di beni immobili in trust, in relazione al quale, secondo gli ultimi orientamenti della Cassazione, si applica l’imposta sulle successioni e le donazioni in misura proporzionale, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale solo in misura fissa. Ciò in quanto nel momento di costituzione del trust non vi è alcun passaggio giuridico dell’immobile. Il trust non comporta un atto di compravendita, bensì con tale atto, un soggetto pone sotto il controllo del trustee uno o più beni, di cui il trust diventa titolare e che gestisce e amministra nell’interesse di uno o più beneficiari e per il raggiungimento di una finalità.

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