Commissione Tributaria Provinciale Como, Sez. V del 2014 numero 438 (30/09/2014)




L’atto di trasferimento di immobili a favore di un trust non sconta l’imposta di donazione ma solamente l’imposta ipotecaria e catastale, in misura fissa.
L’effetto principale della costituzione di un trust, infatti, è quello segregativo, ovvero creare una massa distinta di beni che non si confonde né col patrimonio del trustee né con quello del beneficiario: quest’ultimo è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva che non gli consente, al momento di istituzione del trust e della formazione della relativa dotazione patrimoniale, di ottenere i beni allo stesso trasferiti.
Manca quindi quell’arricchimento (almeno immediato) che costituisce il presupposto dell’imposta di donazione.

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