Collocazione della menzione dell'avvenuta rinucia ai testi




Superata la questione della menzione della rinunzia ai testi, menzione che attualmente (in esito cioè all'entrata in vigore della Legge 28 novembre 2005, n. 246 ) risulta superflua, il novellato art. 48 l.n. precisa che la menzione della presenza dei testi deve essere eseguita dal notaio, in principio dell'atto, nel protocollo iniziale, cioè nella parte del documento in cui i testi stessi verranno costituiti assieme alle parti.

Rimane anche nella nuova versione dell'art. 48 l.n. l'indicazione della precisa collocazione della menzione richiesta.

Come già espresso nel commento al previgente testo dell'art. 48 l.n., la collocazione della menzione notarile è stabilita dalla legge. Pertanto essa non può variare senza incorrere nell'ipotesi della violazione del citato art. 48 l.n..

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