Collazione volontaria: ammissibilità e limiti



L'obbligo della collazione discende direttamente dalla legge che indica anche i soggetti vincolati (art.737 cod. civ.). Ciò premesso, tra gli interpreti prevale l'opinione secondo la quale, in generale, l'istituto potrebbe rinvenire ulteriore applicazione per effetto della volontà del testatore, che la imponesse al di là dei limiti oggettivi e soggettivi previsti dal codice civile nota1. Si pensi alla disposizione con la quale si stabilisca l'operatività della collazione tra coeredi non legati da alcun vincolo parentale o di coniugio ovvero al relativo obbligo riguardante i legati (non semplicemente le donazioni) nota2. Ogniqualvolta una disposizione di questo segno fosse contenuta in una donazione si potrebbe far riferimento alla figura del modo (o onere) per giustificarne la forza cogente. Trattandosi di una previsione testamentaria sarebbe invece più appropriato parlare di legato, stante la determinatezza del/dei soggetti beneficiari (in questo senso cfr. Cass.Civ. Sez.II, 3013/06 , ove si precisa che il testatore rinviene un limite unicamente nelle disposizioni poste a tutela dei legittimari) . In mancanza di speciali regole dettate dal testatore si potrebbe fare applicazione analogica delle regole proprie della collazione prevista dalla legge nota3. Discussa è la possibilità per il de cuius di prevedere, in deroga rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 742 cod.civ. , il conferimento delle spese (di mantenimento, educazione, per malattia, etc.) non soggette a collazione. La giurisprudenza si è in un primo tempo espressa in maniera negativa, sulla scorta della ritenuta imperatività della predetta disposizione (Tribunale di Pescara, 18 febbraio 1960 ) nota4. La questione è stata tuttavia oggetto di un ripensamento ad opera della S.C. (Cass. Civ. Sez. II, 1/97 ). E' stata infatti affermata l'ammissibilità della clausola con la quale l'obbligo della collazione viene esteso anche a quelle liberalità o spese che non vi sarebbero soggette. Questa impostazione fa leva sul fondamento dell'istituto della collazione, da rinvenirsi nella presunta volontà del testatore. Ciò presupposto, ben potrebbe costui liberamente disporne, salvi solo i limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle ragioni dei legittimari.

Cosa riferire della possibilità che il testatore imponga la collazione delle donazioni di modico valore effettuate al coniuge (che, come tali, non dovrebbero essere conferite ai sensi dell'art. 738 cod.civ. )? Secondo l'indirizzo giurisprudenziale già sopra esaminato, non dovrebbero esservi problemi. In senso negativo è stato osservato che la volontà testamentaria non avrebbe spazio relativamente alla determinazione delle modalità di effettuazione della collazione, essendo limitata all'esclusione di essa per il tramite della dispensa nota5. Contrariamente, supponendo la natura dispositiva delle norme afferenti all'istituto, si è rilevato come la relativa clausola contenuta in un testamento potrebbe avere natura di onere nota6.

Una considerazione a parte merita l'eventuale disposizione volta a precludere al donatario (tenuto alla collazione) la scelta, in tema di immobili, tra dar corso alla restituzione in natura del bene ovvero all'imputazione (art.746 cod.civ. ). Secondo coloro che riconoscono la più ampia disponibilità delle norme in tema di collazione il donante non solo potrebbe imporre la collazione in natura, ma addirittura stabilire un criterio di stima dei beni donati diverso da quello legale nota7. Ciò tuttavia contrasta con il costante orientamento contrario della giurisprudenza, la quale ha ripetutamente ribadito l'inderogabilità della normativa, salva unicamente per il donante la possibilità di operare la dispensa ai sensi dell'art. 737 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1481/79 , Cass. Civ. Sez. II, 1521/80 ).

Note

nota1

Forchielli, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1978, p.442; Ieva, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996, p.150, i quali ravvisano come nessuna norma vieti al donante di imporre la collazione ad un qualsiasi donatario (prevedibile erede) diverso dai soggetti coeredi già obbligati per legge oppure di fare la liberalità ad un discendente con l'onere di conferirla anche ai coeredi non discendenti.
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nota2

La collazione dei legati, prevista dal Code Napoleon, era stata espunta dall'art. 1008 del previgente codice civile del 1865, salva la contraria volontà del testatore.
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nota3

Analogamente Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p.1020.
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nota4

Così anche Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.129.
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nota

nota5

Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.648.
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nota6

Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1982, p.274; Forchielli, voce Collazione, in Enc.giur.Treccani, p.3.
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nota7

In questo senso Forchielli-Angeloni, Della divisione, cit., p.264 e Gerbo, Contenuto atipico dell'evoluzione del contenuto testamentario, in Il Notaro, 1993, p.33.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • IEVA, Manuale di tecnica testamentaria, Padova, 1996
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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