Collazione di mobili



La collazione dei beni mobili si fa soltanto per imputazione (art.750 cod.civ.). Ciò avviene in base al valore di essi nel momento in cui si apre la successione. La norma in esame detta una duplice regola che tiene conto della natura consumabile o deteriorabile del bene. Venendo in esame cose già consumate dal donatario il valore viene determinato secondo il prezzo corrente che esse avrebbero avuto al tempo dell'aperta successione. Se invece si tratta di cose semplicemente deteriorabili, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

L'imputazione è applicabile anche in relazione ai diritti di credito, a quelli nascenti da contratti, all'azienda, considerata come insieme globale di cespiti (Cass.Civ.Sez II, 4009/81, ma veda, in senso contrario, Cass. Civ., Sez. II, 10756/2019 che reputa applicabile la norma in parola alle partecipazioni sociali, ma non all'azienda; cfr. nello stesso senso anche Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 2505/2022). Sarà applicabile l'art. 748 cod.civ. che prevede la computazione rispettivamente a favore o a sfavore del donatario dei miglioramenti e dei deterioramenti. Cosa riferire per le quote di società? Sembrerebbe applicabile la normativa in esame, sotto il profilo della assimilabilità delle stesse a diritti di credito (cfr. in tale senso, Cass. Civ., Sez. II, 10756/2019 nonchè Cass. Civ., Sez. II, 20258/2014). E' stato tuttavia difformemente deciso nell'ipotesi in intestazione al figlio della quota di una cooperativa edilizia che dia successivamente diritto all'assegnazione di un immobile. Secondo la S.C., in questa situazione, sostanzialmente riconducibile ad una donazione indiretta, ciò che conta è il bene ultimo oggetto della liberalità, vale a dire il bene concreto che sarà oggetto di assegnazione (Cass. Civ., Sez. II, 56/2014). La collazione dovrà essere effettuata pertanto in base alle norme in tema di immobili.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 750 cod.civ. , la determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.

Cosa importa più specificamente l'imputazione, quale modalità di concreta esecuzione dell'obbligo scaturente dalla collazione? Al riguardo l'opinione dominante in giurisprudenza è che, a differenza di quanto si verifica nella collazione che si concreta nella restituzione del bene in natura (cfr. l'art. 746 cod.civ. ), nè il bene donato viene trasferito alla massa ereditaria, nè debba in concreto essere riversato l'equivalente in denaro (Cass.Civ. Sez. 2163/98 ). E' difficile conciliare questa costruzione, pure accolta da molti Autori nota1 con il commento che pure usualmente suole essere espresso a proposito del fatto che l'imputazione, quale modalità collatizia, si differenzi dall'imputazione ex se (art. 564 cod.civ. ) proprio perchè la prima non si concreta sic et simpliciter in una mera operazione contabile. In effetti configurando l'imputazione come operazione virtuale, che non importa alcuno spostamento concreto dal patrimonio del donatario alla massa ereditaria, finisce per sfumare la riferita distinzione. Anche per questo motivo non pare potersi accogliere l'idea secondo la quale  l'imputazione consisterebbe nella semplice operazione di deconto del valore dei beni mobili donati a valere sulla porzione spettante a ciascun coerede dopo aver determinato il relictum. La collazione per imputazione dovrà piuttosto avvenire concretamente riversando alla massa ereditaria una somma di denaro pari al detto valorenota2. L'elisione di questa modalità per il tramite di una sostanziale compensazione è praticabile in modo diretto (a prescindere cioè dalle speciali intese tra i coeredi condividenti)  nell'ipotesi di cui al successivo art. 751 cod.civ.  (che non a caso riguarda la collazione del denaro, la quale si risolverebbe in un giro di conti che ben può essere evitato) nonchè, a mente del combinato disposto degli artt.746 , 725  cod.civ., quando il coerede che abbia ricevuto in donazione beni immobili opti per l'imputazione e la collazione proceda in forza di prelevamenti da parte degli altri coeredi. Questa soluzione viene d'altronde prospettata nell'ipotesi in cui il debito scaturente dall'obbligo di conferimento eccede il valore della quota del coerede donatario tenuto alla collazione che abbia accettato l'eredità (conseguenza alla quale si sarebbe potuto sottrarre sol che avesse avuto l'accortezza di rinunziarvi) nota3. Non pare tuttavia logico far dipendere il modo di essere della modalità operativa dell'imputazione dal mero dato accidentale del superamento del valore della donazione rispetto a quello della quota spettante al coerede donatario. Le cose dette non impediscono, d'altronde, che nell'accordo di tutti i condividenti coeredi, l'imputazione come sopra descritta venga omessa, limitandosi il coerede donatario a prelevare dalla massa beni di valore tale da soddisfare la quota alla quale egli ha diritto, tenuto conto della liberalità donativa. E' chiaro che in questo caso viene operata sostanzialmente una compensazione tra il debito ex collazione e il credito a titolo prelevamento nella massa ereditaria in qualità di coerede.

Note

nota1

E' opinione dominante (Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.347; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, t.2, Milano, 1952, p.432; Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.sso Dig.it., vol.III, 1959, p.467) che la collazione per imputazione non richieda né il ritrasferimento del bene alla massa ereditaria né il versamento di una somma di denaro di valore equivalente, in quanto essa opera nella fase di formazione delle porzioni di ciascun coerede, quando occorrerà tenere conto del valore del bene donato, riducendo, di conseguenza, la porzione spettante al coerede-donatario e garantendo un maggior prelievo sul relictum a favore degli altri coeredi. Di conseguenza "nella collazione per imputazione si ha un incremento figurativo e non reale -a differenza della collazione in natura- della massa ereditaria nei limiti del valore stesso dei beni donati" (Visalli, Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione, in Riv.dir.civ., 1989, p.388). Cfr. anche Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.715. L'A. esplicita il concetto facendo l'esempio di Tizio che ha donato alla figlia un gioiello del valore di 10 milioni e che viene meno senza lasciare disposizioni testamentarie, lasciando due figli ed un patrimonio ereditario di 50 milioni. In questo caso si ipotizza che la figlia donataria prenda dalrelictum 20 avendo appunto imputato 10 a quanto ricevuto per donazione ) mentre l'altro figlio prenderà la propria parte pari a 30 tutti dal relictum. Se appare evidente come per lo più i coeredi si accordino proprio nel riferito senso, cioè provvedendo a compensare il debito del donatario scaturente dalla collazione con il credito di costui in ordine al prelievo della quota parte spettantegli a valere sui beni comuni, tuttavia deve essere posto in luce come questo esito non sia quello prescritto dalla legge. Nel caso in esame infatti l'imputazione dovrebbe avvenire mediante versamento di 10 in denaro nell'asse ereditario che, così ricostituito, sarà successivamente diviso tra i coeredi. La cosa non è irrilevante: si pensi al caso in cui non rimangano liquidità nell'asse e sorgano contrasti circa la valutazione dei cespiti mobiliari rinvenuti nell'asse a fronte del valore certo di quanto donato. Cfr. anche Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.1048 ove si osserva che nell'imputazione "la giurisprudenza esclude, perchè artificioso, il trasferimento del bene alla massa ed il ritrasferimento al donatario e configura l'imputazione semplicemente come conferimento ideale dell'equivalente pecuniario del bene donato". 
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nota2

Mengoni, Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura di Cicu e Messineo, Milano, 1984, pp.156 e 157 secondo il quale colui che è tenuto alla collazione deve conferire quanto ricevuto alla massa, non potendo semplicemente imputarla "alla propria quota fino a concorrenza con la medesima". Ciò è anche sicuramente più rispondente alla finalità precipua della collazione; cioè alla funzione di far rientrare nella massa ciò che è uscito dal patrimonio del de cuius a titolo di liberalità (Azzariti-Martinez, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.636).
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nota3

Palazzo, Le successioni, t.2, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.1006; Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.716. Quest'ultimo A. concretizza l'ipotesi facendo l'esempio di Tizio che, decedendo ab intestato, lasci i due figli Primo e Secondo, a ciascuno dei quali spetta la metà dell'asse ereditario, pari a 40 milioni, avendo donato in vita a Primo un gioiello di 60 milioni. Costui farebbe bene a rinunziare all'eredità, dal momento che, accettando, valendo l'intero asse 100 (40 relictum + 60 donatum), egli dovrà imputare 60, dunque essendo obbligato a versare l'eccedenza pari a 10 rispetto al valore della quota di 50 spettantegli.
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Bibliografia

  • CASULLI, Collazione delle donazioni, N.mo Dig.it.
  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir.
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984
  • PALAZZO, Atti gratuiti e donazioni, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Sacco, 2000
  • VISALLI, Nuove prospettive sul fondamento e sulla natura giuridica della collazione, Riv.dir.civ., 1989

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