Collazione di immobili



La collazione di un bene immobile (o di un'azienda: cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 2505/2022) può essere operata (art. 746 cod. civ.) mediante imputazione (il che postula una preventiva operazione valutativa di quanto ricevuto a titolo di liberalità) ovvero mediante conferimento in natura.

Il conferimento in natura consiste propriamente nel trasferimento del bene alla massa ereditaria . Ad esso si può dare seguito soltanto in quanto si tratti di beni immobili che, in quanto non alienati né ipotecati dal donatario, si trovino ancora nella disponibilità di costui.

E' propriamente il donatario nota1 (il quale riveste la parallela qualità di coerede) che è chiamato ad operare una scelta corrispondente ad un diritto potestativo di cui egli è titolare: l'obbligazione scaturente dalla legge in ordine alla collazione ha natura facoltativa (anche definibile come facoltà alternativa) nota2. Il donatario infatti ha il diritto di scegliere di effettuare la collazione per imputazione ovvero conferendo in natura i beni già oggetto di donazione. L'atto di scelta possiede, secondo l'interpretazione preferibile nota3, natura negoziale, struttura unilaterale, carattere recettizio ed irretrattabile (in analogia rispetto alla prescrizione di cui all'art. 666 cod. civ. , attinente alla facoltà di scelta in tema di legato alternativo). La possibilità di scegliere non viene meno neppure in esito alla sentenza che abbia disposto la collazione senza precisarne il modo (Cass. Civ. Sez. II, 1481/79). Nè il donante potrebbe in qualche modo precluderla al donatario (Cass. Civ., Sez.II, 5659/2015).

Qualora il bene sia stato ceduto ovvero sottoposto a garanzia reale, la collazione non potrà, ai sensi del II comma dell'art. 746 cod.civ. esser fatta che per imputazione nota4. L'ammontare della somma di denaro da riversare nell'asse dovrà, ai sensi dell'art. 747 cod.civ. , essere computato in base al valore del bene al tempo dell'apertura della successione (Cass. Civ. Sez. II, 4381/82; Cass. Civ. Sez. II, 2453/76) nota5. Occorrerà però, ai sensi dell'art. 748 cod.civ., tenere conto della differenza di valore del bene a fronte di eventuali miglioramenti ovvero deterioramenti subìti dal bene nel tempo intercorrente tra l'apertura della successione e la divisione. Sempre in base allo stesso principio deve essere risolto il quesito relativo al modo di computare il valore del bene di cui fosse stata donata la sola nuda proprietà. Infatti è stato deciso che l'imputazione dell'immobile debba essere fatta con riferimento al valore della proprietà piena, tale essendo la natura del diritto all'epoca dell'apertura della successione (Tribunale di Roma, Sez. VIII, 2531 del 3 febbraio 2016; Cass. Civ., Sez. II, 25473/10). Trattandosi di donazione con riserva di usufrutto congiuntivo con patto di accrescimento reciproco, essendo in vita uno degli usufruttuari congiuntivi, il valore da imputare sarà quello della sola nuda proprietà, gravata per l'appunto da tale usufrutto (Cass. Civ. Sez. II, 18211/2020).
La collazione per imputazione può altresì essere effettuata in forza di prelevamenti, ai sensi dell'art. 725 cod. civ. , formati, per quanto è possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura. Questa peculiare modalità operativa di dar corso alla collazione, ciò che propone un'operazione meramente contabile che si fonda sulla preventiva stima dei beni in gioco, verrà analizzata partitamente.

Speciale attenzione merita l'aspetto della forma dell'atto di scelta del modo di dar corso alla collazione da parte del coerede donatario nonchè la dinamica dell'atto per il cui tramite si attua il conferimento in natura.

Note

nota1

Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.720.
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nota2

E' questa la tesi della dottrina dominante (Coviello, Delle successioni, parte generale, Napoli, 1932, pp. 482 e ss.; Rubino, Delle obbligazioni alternative, in Comm. cod. civ., dir. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 31). Cfr. Capozzi, cit., p. 721 che fa riferimento all'art. 744 cod. civ. , ai sensi del quale la cosa perita per causa non imputabile al donatario nel tempo che precede l'apertura della successione non è soggetta a collazione. Ciò proverebbe infatti che all'impossibilità di eseguire il conferimento in natura della cosa donata per causa non imputabile al donatario, segue l'estinzione dell'obbligazione restitutoria. Venendo in esame un'obbligazione alternativa in tale situazione si verificherebbe piuttosto la concentrazione dell'obbligazione sull'altra modalità di adempimento, vale a dire l'imputazione, pur sempre praticabile.
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nota3

Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 140.
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nota4

Cosa dire invece della costituzione di diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione), ipotesi non direttamente disciplinata. A fronte di chi reputa che essa vada trattata analogamente alla costituzione di ipoteca (Gazzara, Contributo ad una teoria dell'accrescimento, Milano, 1956, p. 347) si pone l'opinione secondo la quale sarebbe pur sempre possibile il conferimento in natura, previa valutazione della diminuzione di valore del bene (Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 658).
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nota5

Da ciò si evince l'esistenza di un difforme trattamento tra collazione per imputazione e collazione in natura. Quest'ultima vede infatti l'eliminazione retroattiva della donazione ed ha ad oggetto il bene ceduto a titolo di liberalità. Nella prima invece, stante la permanenza del bene nel patrimonio del coerede donatario, quest'ultimo si giova (o, al contrario, viene ad essere pregiudicato) delle variazioni di valore che quanto donato subisce nel tempo intercorrente tra l'apertura della successione e la divisione che pone fine alla comunione incidentale ereditaria.Si noti che, una volta scelta dal condividente donatario la modalità della collazione per imputazione, il relativo debito (computato, come sopra detto, in base al valore del bene al tempo dell'apertura della successione) dovrà essere considerato di valuta, al quale si applicherà il principio nominalistico (Cass. Civ. Sez.II, 25646/08).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • COVIELLO, Delle successioni: parte generale, Napoli, 1932
  • GAZZARA, Contributo ad una teoria generale dell’accrescimento,, Milano, 1956
  • RUBINO, Delle obbligazioni alternative, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. dir.da Scialoja e Branca, 1959

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