Codice Penale art. 629


ESTORSIONE

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
(Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, e, successivamente, dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 a decorrere dal 29 febbraio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 21 della citata legge n. 3/2012. Vedi, anche, il D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, con L. 18 novembre 1993, n. 468)
2. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
(Comma prima sostituito dall'art. 4, L. 14 ottobre 1974, n. 497 e poi così modificato dall'art. 8, secondo comma, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, e, successivamente, dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 4, L. 27 gennaio 2012, n. 3 a decorrere dal 29 febbraio 2012 ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 21 della citata legge n. 3/2012)

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