Codice Penale art. 590-quinquies


DEFINIZIONE DI STRADE URBANE E EXTRAURBANE

Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, che ha sostituito l’originario art. 590-bis con gli attuali articoli da 590-bis a 590-quinquies, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016)

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