Codice Penale art. 590-quater
COMPUTO DELLE CIRCOSTANZE
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, L. 23 marzo 2016, n. 41, che ha sostituito l’originario art. 590-bis con gli attuali articoli da 590-bis a 590-quinquies, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016)