Codice Penale art. 589-ter


FUGA DEL CONDUCENTE IN CASO DI OMICIDIO STRADALE

Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016)

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