Codice Penale art. 583


CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
1. La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3. [se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto].
(Comma abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194)
2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
5. [l'aborto della persona offesa].
(Comma abrogato dall'art. 22, L. 22 maggio 1978, n. 194)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Penale art. 583"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti