Codice Penale art. 52


DIFESA LEGITTIMA
1. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
(Comma inserito dall'art. 1 della Legge 13 febbraio 2006, n. 59, Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio)
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".
(Comma inserito dalla Legge 13 febbraio 2006, n. 59, Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio)

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