Codice Penale art. 495-ter


FRAUDOLENTE ALTERAZIONI PER IMPEDIRE L'IDENTIFICAZIONE O L'ACCERTAMENTO DI QUALITÀ PERSONALI
1. Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria (1).
(Articolo aggiunto dalla lettera b-quater) del comma 1 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge, con modificazioni, con L. 24 luglio 2008, n. 125)

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