Codice Penale art. 491 bis


DOCUMENTI INFORMATICI
1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
(Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e poi così modificato dall' art. 3, L. 18 marzo 2008, n. 48)

(Testo previgente:
"1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.")

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