Codice Penale art. 483
FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale [c.p. 357], in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.