Codice Penale art. 449


CAPO III - Dei delitti colposi di comune pericolo - (DELITTI COLPOSI DI DANNO)
1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta diun aeromobile adibito a trasporto di persone.

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