Codice Penale art. 392


CAPO III Della tutela arbitraria delle private ragioni (ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI CON VIOLENZA SULLE COSE)
1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione.
2. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose" allorchè la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione.
3. Si ha, altresì, "violenza sulle cose" allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

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