Codice Penale art. 38


CONDIZIONE GIURIDICA DEL CONDANNATO ALLA PENA DI MORTE
1. Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.
(La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita, dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo)

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