Codice Penale art. 371


FALSO GIURAMENTO DELLA PARTE
1. Chiunque come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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