Codice Penale art. 331


INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITA'
1. Chi esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità , interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti , uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.
Siapplica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

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