Codice Penale art. 32 quater


CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L'INCAPACITA' DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .
(Il presente articolo (già introdotto dall'art. 120, L. 24 novembre 1981, n. 689, e sostituito dall'articolo 21, L. 19 marzo 1990, n. 55), è stato sostituito dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito con L. 15 novembre 1993, n. 461. Successivamente l'art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108, ha inserito il riferimento all'art. 644 del codice penale dopo la parola «640-bis», l'art. 6, L. 29 settembre 2000, n. 300, ha aggiunto i riferimenti agli articoli 316-ter e 322-bis rispettivamente dopo le parole «316-bis» e «322» e l’art. 1, comma 75, lett. a), L. 6 novembre 2012, n. 190 ha aggiunto il riferimento all’art. 319-quater dopo la parola «319-bis». Infine, il presente articolo è stato così modificato dall’art. 1, comma 5, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015)

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