Codice Penale art. 319-quater


INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
(Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190)

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