Codice Penale art. 318


CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO

1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(Articolo così sostituito prima dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi dall’art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190)

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