Codice Penale art. 120


CAPO IV Della persona offesa dal reato (DIRITTO DI QUERELA)
1. Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici o gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

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