Codice Penale art. 111


DETERMINAZIONE AL REATO DI PERSONA NON IMPUTABILE O NON PUNIBILE

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
(L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 11, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. In materia di stupefacenti e sostanze psicotrope vedi l'art. 76, L. 22 dicembre 1975, n. 685; l'art. 82 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.
(Comma aggiunto dall'art. 7, primo comma, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, sull'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste eversive, e poi così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 154 del 2013 era il seguente: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.»)

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