Codice di Procedura Civile art. 808-bis


CONVENZIONE DI ARBITRATO IN MATERIA NON CONTRATTUALE
1. Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

(Il capo I del titolo VIII del libro IV, comprendente in origine gli articoli da 806 a 809, è stato così sostituito con l'attuale capo I, comprendente gli articoli da 806 a 808-quinquies, dall'art. 20, D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40).

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