Codice di Procedura Civile art. 776


CONSEGNA DELLE COSE MOBILI INVENTARIATE
1. Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del pretore, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice di Procedura Civile art. 776"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti