Codice di Procedura Civile art. 763


PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE
1. La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell' art. 753 numeri 1, 2 e 4.
2. Nei casi previsti nell' articolo 754 può essere ordinata anche d' ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall' inventario.
3. L' istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

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