Codice di Procedura Civile art. 752


CAPO II Dell' apposizione e della rimozione dei sigilli - SEZIONE I Dell' apposizione dei sigilli - (GIUDICE COMPETENTE)
1. All' apposizione dei sigilli procede il tribunale.
2. Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d' urgenza, dal conciliatore. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.

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