Codice di Procedura Civile art. 750


PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE RELATIVI ALLE CAUZIONI E AGLI ESECUTORI TESTAMENTARI

1. L' istanza per l' imposizione di una cauzione a carico dell' erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
2. Il presidente fissa con decreto l' udienza di comparizione del ricorrente e dell' erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
3. Il presidente stabilisce le modalità e l' ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della Corte d' appello a norma dell' art. 739. Il presidente della Corte d' appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
4. Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

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