Codice di Procedura Civile art. 705


DIVIETO DI PROPORRE GIUDIZIO PETITORIO
1. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
2. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l' esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell' attore.

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