Codice di Procedura Civile art. 703


CAPO IV Dei procedimenti possessori - (DOMANDE DI REINTEGRAZIONE E DI MANUTENZIONE NEL POSSESSO)
1. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'articolo 21.
2. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80.)
3. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80.)
4. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80.)

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