Codice di Procedura Civile art. 669-octies


PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO
1. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51)
2. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51)
3. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
(Articolo aggiunto dall'art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353, in vigore dal 1° gennaio 1993 per effetto dell'art. 92 della citata legge, come modificato dall'art. 2, L. 4 dicembre 1992, n. 477. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti, ai sensi del citato art. 92, come modificato, da ultimo, dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673.)
4. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.
(Comma aggiunto dall'art. 31, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. Le parole da «o, in caso di mancata...» fino alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 19, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387)
5. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
(Comma aggiunto dall'art. 1, L. 5 gennaio 1994, n. 25, in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, a decorrere dal 18 aprile 1994)
6. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51)
7. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51)
8. L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.
(Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, lett. e-bis), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, con L. 14 maggio 2005, n. 80, a decorrere dal 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-quinquies del suddetto articolo 2 - aggiunto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168, sostituito dal comma 6 dell'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, con L. 23 febbraio 2006, n. 51)

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