Codice di Procedura Civile art. 645


OPPOSIZIONE

1. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
2. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
(Articolo così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857)
(Comma così modificato prima dall’art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2011, n. 218 e poi dall’art. 78, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 78, D.L. n. 69/2013)

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