Codice di Procedura Civile art. 23


FORO PER LE CAUSE TRA SOCI E TRA CONDOMINI

1. Per le cause tra soci [c.c. 2247] è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini, ovvero tra condomini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
(Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012)
2. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione.

[Testo previgente, il nuovo testo è in vigore dal 17 giugno 2013:

1. Per le cause tra soci è competente il giudice del luogo dove ha sede la società; per le cause tra condomini il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
2. Tale norma si applica anche dopo lo scioglimento della società o del condominio, purché la domanda sia proposta entro un biennio dalla divisione. ]

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