Codice di Procedura Civile art. 221


§5 Della querela di falso (MODO DI PROPOSIZIONE E CONTENUTO DELLA QUERELA)
1. La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.
2. La querela deve contenere, a pena di nullità, l' indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d' udienza.
3. E' obbligatorio l' intervento nel processo del pubblico ministero.

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