Codice di Procedura Civile art. 19


FORO GENERALE DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. E' competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l' oggetto della domanda.
2. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli artt. 36 e segg. del codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.

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