Codice di Procedura Civile art. 139


NOTIFICAZIONE NELLA RESIDENZA, NELLA DIMORA O NEL DOMICILIO
1. Se non avviene nel modo previsto nell' articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l' ufficio o esercita l' industria o il commercio.
2. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l' ufficiale giudiziario consegna copia dell' atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all' ufficio o all' azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
3. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l' abitazione, l' ufficio o l' azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
4. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l' originale, e l' ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell' avvenuta notificazione dell' atto, a mezzo di lettera raccomandata.
5. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l' atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
6. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

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