Codice del consumo: aspetti definitori




L'art. 3 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) contiene una serie di definizioni utili ai fini della comprensione del testo normativo.

Alla lett. a) si specifica la nozione di consumatore o di utente. Con tale termine si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Risulta dunque evidente che giammai potrà definirsi consumatore un'entità differente dalla persona fisica (una società di persone o di capitali, un'associazione, etc.). Peraltro se tutti i "consumatori" sono persone fisiche, non tutte le persone fisiche potranno essere "consumatori": dall'ambito sono infatti esclusi coloro che agiscono per scopi afferenti all'attività di impresa (si veda, in senso sostanzialmente analogo, anche se in riferimento alla normativa abrogata dal Codice del consumo, Cass. Civ. Sez.III, 23892/06 , nonchè Cass. Civ., Sez.III, 4208/07 ). Dunque anche all'imprenditore individuale competerà la qualità di consumatore ogniqualvolta agisca per finalità estranee rispetto a quelle d'impresa.

Le associazioni di consumatori e degli utenti sono invece (lett. b) quelle formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

La nozione di professionista corrisponde a quel soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, a tale figura è equiparato l'intermediario. E' stato deciso che tale qualità non sia rivestita da un'azienda ospedaliera pubblica, la quale non agisce nell'esercizio di un'attività d'impresa, tenuta cioè al rispetto del principio dell'economicità (Cass. Civ. Sez. III, 8093/09 ) .

Il produttore si identifica nel fabbricante del bene o nel fornitore del servizio (o un intermediario di costoro), nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. Il tutto fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103 , I comma, lettera d) e nel I comma dell'art. 115 del Codice.

Il prodotto, fatta espressamente salva la definizione di cui all'art. 115 del Codice, è indicato come un qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'àmbito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo. Da osservare come questa definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto.

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