Codice Civile art. 994


PERIMENTO DELLA MADRE O DEI GREGGI
1. Se l' usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l' usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo.
2. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all' usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

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