Codice Civile art. 987


MINIERE, CAVE E TORBIERE
1. L' usufruttuario gode delle cave e torbiere già aperte e in esercizio all' inizio dell' usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario.
2. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l' usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell' usufrutto.
3. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono all' usufruttuario un' indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l' usufrutto.

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