Codice Civile art. 984


FRUTTI
1. I frutti naturali e i frutti civili spettano all' usufruttuario per la durata del suo diritto.
2. Se il proprietario e l' usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l' anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l' insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l' uno e l' altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
3. Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell' usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 984"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti