Codice Civile art. 963


PERIMENTO TOTALE O PARZIALE DEL FONDO
1. Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l' enfiteusi si estingue.
2. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l' enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua.
3. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall' avvenuto perimento.
4. Qualora il fondo sia assicurato e l' assicurazione sia fatta anche nell' interesse del concedente, l' indennità è ripartita tra il concedente e l' enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti.
5. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse, l' indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

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