Codice Civile art. 961


PAGAMENTO DEL CANONE
1. L' obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell' enfiteuta finché dura la comunione.
2. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all' enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

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