Codice Civile art. 952


TITOLO III Della superficie (COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE)
1. Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
2. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

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