Codice Civile art. 940


SPECIFICAZIONE
1. Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d' opera. In quest' ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d' opera.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 940"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti