Codice Civile art. 934


SEZIONE II Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione (OPERE FATTE SOPRA O SOTTO IL SUOLO)
1. Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 934"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti