Codice Civile art. 923


SEZIONE I Dell'occupazione e dell'invenzione (COSE SUSCETTIBILI DI OCCUPAZIONE)
1. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l' occupazione.
2. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 923"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti