Codice Civile art. 92


abrogato [MATRIMONIO DEL RE IMPERATORE E DEI PRINCIPI REALI]
[1. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell' articolo 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia reale.
2. Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore].
(Articolo da ritenersi abrogato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato)

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