Codice Civile art. 914


CONSORZI PER REGOLARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE
1. Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l' autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d' ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
2. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell' articolo 921.

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